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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALO-BRASILIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE (AIBDAC)

 

Titolo I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

Capo I – Denominazione, sede, finalità e durata

 

ART. 1 – L’Associazione Italo-Brasiliana dei Professori di Diritto Amministrativo e Costituzionale – AIBDAC – è un’associazione internazionale, di durata indeterminata senza scopo di lucro, con finalità educative, scientifiche e culturali, che ha due sedi: una in Italia ed una in Brasile; in Italia, nella città di  Palermo, in Via Maqueda n. 172, CAP 90134, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo; in Brasile, nella città di Curitiba, Stato del Paranà, in Av. Candido de Abreu, 776, conj. 502, CEP-8053000.

 

ART. 2 – L’AIBDAC  è  disciplinata  dal  presente Statuto e dagli atti adottati dai suoi organi deliberativi.

 

ART. 3 – L’AIBDAC non svolge attività partitica.

 

ART. 4 – L’AIBDAC  ha lo scopo di promuovere in particolare:

a) l’approfondimento scientifico e culturale di temi e problemi di diritto amministrativo e costituzionale, con particolare riferimento agli ordinamenti brasiliano e italiano, mediante l’organizzazione di gruppi di ricerca e studio, corsi, conferenze, convegni, dibattiti, seminari, nonché la pubblicazione dei relativi atti e degli scritti dei soci in volumi o riviste scientifiche brasiliane e italiane;

b) l’approfondimento di tematiche che riguardano le questioni istituzionali, anche al fine di proporre progetti di riforma alle competenti Istituzioni nazionali e sovranazionali;

c) l’organizzazione di iniziative comuni, anche con altre Università ed Istituzioni nazionali e sovranazionali, nonché con altri soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo degli studi di diritto amministrativo e costituzionale;

d) la collaborazione con l’Associazione Italo-Argentina dei Professori di Diritto Amministrativo (AIAPDA) e con altre simili Associazioni brasiliane, italiane e di altri Paesi, al fine di approfondire temi e proporre soluzioni a problemi di interesse comune;

e) lo scambio di docenti per conferenze, convegni, seminari, cicli di lezioni, ricerche, partecipazione a commissioni di laurea, master, dottorato o post-dottorato;

f) lo scambio di studenti per la frequenza di corsi di laurea o di perfezionamento, di seminari, lo svolgimento di ricerche a carattere comparatistico, la partecipazione a programmi integrati di studio;

h) le attività di collaborazione e di consulenza per soggetti pubblici e privati allo scopo di risolvere problemi o controversie concernenti l’interpretazione e l’applicazione del diritto sovranazionale, brasiliano e italiano;

i) l’organizzazione del Convegno italo-brasiliano di diritto amministrativo e costituzionale, a cadenza biennale, alternativamente in Italia ed in Brasile.

 

Titolo II – DEI SOCI

 

Capo I – Categorie di soci

 

ART. 5 – L’AIBDAC si compone di soci individuali ed istituzionali.

I soci individuali si distinguono in: fondatori, ordinari, aderenti ed onorari.

Sono soci fondatori: le persone che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.

Sono soci ordinari: i professori e ricercatori di diritto amministrativo, costituzionale, pubblico, unione europea e internazionale, nonché gli assegnisti di ricerca, i dottori di ricerca, i dottorandi, i cultori ed i giovani studiosi delle predette discipline delle Università italiane e brasiliane, che condividono le finalità del presente Statuto. Sulla domanda di adesione dei soci ordinari decide il Consiglio direttivo.

Sono soci aderenti: i professori, i ricercatori, nonché gli assegnisti di ricerca, i dottori di ricerca, i dottorandi, i giovani cultori ed i giovani studiosi, italiani o brasiliani, di altre discipline, i professori, i ricercatori, gli assegnisti di ricerca, i dottori di ricerca, i dottorandi, i giovani cultori ed i giovani studiosi di altri Paesi e, in generale, gli studiosi dei medesimi o di altri settori disciplinari, che condividono le finalità del presente Statuto. L’ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo.

Sono soci onorari: le personalità di rilievo nazionale ed internazionale, del mondo accademico, scientifico, politico e istituzionale. L’ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo.

Sono soci istituzionali: i soggetti pubblici e privati che condividono gli scopi statutari dell’Associazione e intendono contribuire al loro raggiungimento.

I soci istituzionali partecipano alle attività degli organi dell’Associazione tramite un proprio rappresentante, il cui nominativo deve essere previamente comunicato al Consiglio direttivo. L’ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo.

 

Capo II – Dei diritti e doveri

 

ART. 6 – Tutti i soci (fondatori, ordinari, aderenti, onorari ed istituzionali) sono titolari dei diritti e dei doveri previsti dalle disposizioni del presente Statuto.

 

ART. 7 – Tutti i soci (fondatori, ordinari, aderenti, onorari ed istituzionali) hanno i seguenti diritti:

a) prendere parte alle riunioni dell’Assemblea generale con diritto di voto;

b) richiedere in qualunque momento informazioni relative alle attività dell’Associazione;

c) usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dell’Associazione;

d) essere eletti o nominati o rivestire incarichi negli organi di governo dell’Associazione, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto;

e) richiedere la convocazione dell’Assemblea generale nelle forme e nei termini previsti dal presente Statuto;

f) partecipare alle riunioni ed alle iniziative dell’Associazione;

g) richiedere le pubblicazioni ufficiali dell’Associazione;

h) accedere alle informazioni disponibili;

i) promuovere idee e progetti insieme agli organi dell’Associazione.

 

ART. 8 – Sono doveri dei soci:

a) osservare le disposizioni del presente Statuto e rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione;

b) svolgere con impegno e dedizione gli incarichi istituzionali;

c) osservare l’etica professionale ed i codici di comportamento delle Università di appartenenza per garantire il prestigio morale, professionale e sociale dell’AIBDAC;

d) gestire in modo efficiente i beni che formano il patrimonio dell’AIBDAC;

e) partecipare alle riunioni dell’Assemblea ed alle sue deliberazioni;

f) versare la quota associativa alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea generale agli articoli 23 e 15, che può essere determinata in modo differente per i soci italiani e per quelli brasiliani.

 

Capo III – Dell’ammissione, delle dimissioni e dell’esclusione

 

ART. 9 – L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta, previa presentazione della domanda da parte del candidato.

 

ART. 10 – Il vincolo associativo con l’Associazione si estingue:

a) per rinuncia;

b) per morte o per incapacità permanente;

c) per esclusione.

 

ART. 11 – Il socio può essere escluso dall’Associazione con delibera approvata a maggioranza dei due terzi dei soci all’Assemblea generale, nel caso di violazione delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno, del Codice di comportamento dell’istituzione di appartenenza o di altre gravi violazioni di disposizioni normative. Deve essere garantito il diritto di difesa ed il contraddittorio del socio che si intende escludere ed il diritto dello stesso di ricorrere avverso la delibera di esclusione.

L’Assemblea generale deve essere convocata nel termine di 30 giorni dalla conoscenza delle cause di esclusione e deve adottare la delibera entro 30 giorni dalla prima riunione.

 

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

 

Capo I – Organi fondamentali dell’Associazione

 

ART. 12 – L’AIBDAC è costituita:

a) dall’Assemblea generale: organo deliberativo generale;

b) dal Consiglio direttivo: organo gestionale ed esecutivo.

 

Capo II – Assemblea generale

 

ART. 13 – L’Assemblea generale è l’organo deliberativo di carattere generale, composta da tutti i soci. È presieduta da due Presidenti, uno italiano ed uno brasiliano, che possono anche delegare, per periodi di tempo determinato o per singole riunioni, uno dei componenti del Consiglio direttivo.
Alle riunioni dell’Assemblea generale partecipano tutti i soci.

ART. 14 – Compete all’Assemblea generale:

a) approvare il programma di attività elaborato dal Consiglio direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio direttivo;

c) destituire i membri del Consiglio direttivo;

d) riformare le disposizioni dello Statuto;

e) approvare eventuali variazioni del contributo associativo, che possono essere disposte dal Consiglio direttivo, anche in modo differenziato per i soci italiani e i soci brasiliani;

f) approvare la relazione annuale ed il rendiconto;

g) deliberare su qualsiasi altro tema di interesse per l’Associazione;

h) deliberare l’esclusione dei soci nei casi previsti dall’art. 12 dello Statuto;

i) decidere i ricorsi presentati dai soci sulle decisioni del Consiglio direttivo;

j) deliberare sull’estinzione dell’AIBDAC;

k) approvare l’alienazione dei beni che appartengono al patrimonio dell’Associazione;

l) deliberare sull’assunzione di prestiti nazionali o internazionali.

Per l’approvazione delle delibere indicate alle lettere d), i), j), k) e l), l’Assemblea deve essere convocata con apposito ordine del giorno ed  è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci. In mancanza del numero legale, l’Assemblea può essere convocata entro 10 giorni dalla prima convocazione e delibera nel rispetto del quorum indicato precedentemente.

Le riunioni possono essere svolte anche attraverso mezzi telematici.

 

ART. 15 – Le sedute dell’Assemblea generale possono essere: ordinarie o straordinarie.

Le sedute ordinarie si svolgono:

una volta all’anno per approvare il rendiconto generale e la relazione sulle attività svolte nell’anno precedente;

una volta ogni quattro anni per eleggere i membri del Consiglio direttivo;

una volta all’anno per approvare il programma di attività elaborato dal Consiglio direttivo.

La sede della riunione annuale è scelta secondo criteri di rotazione tra Italia e Brasile.

Alla riunione annuale è abbinata una giornata di studi decisa dal Consiglio direttivo.

Le sessioni straordinarie sono convocate qualora sia necessario esaminare determinati temi indicati nell’avviso di convocazione.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea generale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della sede della riunione, unitamente agli argomenti oggetto di discussione, e viene inviato telematicamente ai soci almeno 5 giorni prima.

La convocazione della seduta ordinaria dell´Assemblea generale deve essere inviata almeno 60 giorni prima. La convocazione dell´Assemblea generale straordinaria deve essere inviata almeno 15 giorni.

 

ART. 16 – L’Assemblea generale può essere convocata:

a) dai Presidenti;

b) su richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio direttivo;

c) su richiesta di almeno un quinto dei soci ordinari in possesso dei loro diritti. La richiesta, debitamente motivata, deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio direttivo.

Nel caso di richiesta di convocazione del Consiglio direttivo o dei soci, i Presidenti non si possono opporre e deve inviare la convocazione entro 10 giorni dalla richiesta. Nel caso di mancata convocazione entro il termine precedentemente indicato, gli interessati possono inviare la convocazione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della loro richiesta da parte dei Presidenti.

 

ART. 17 – L’Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione con almeno la metà dei soci ordinari. Se non si raggiunge il predetto quorum, l’Assemblea è comunque validamente costituita in seconda convocazione con un numero di soci superiore a 10.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

 

ART. 18 – I soci hanno diritto di voto nelle deliberazioni dell’Assemblea generale. Ciascun socio può delegare per iscritto un altro a rappresentarlo. Il numero massimo di deleghe che può essere conferito ad un socio è di due.

 

Capo III – Consiglio direttivo

 

ART. 19   Il Consiglio direttivo esercita i poteri di gestione amministrativa  per il conseguimento degli obiettivi dello Statuto e dà attuazione agli indirizzi deliberati dall’Assemblea generale.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni.

 

ART. 20 –  Il Consiglio direttivo è formato da dodici membri, sei italiani e sei brasiliani, eletti dall’Assemblea generale tra i soci dell’AIBDAC.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di uno dei suoi membri, il Consiglio direttivo nomina un socio per il periodo residuo del mandato.

Nei primi 7 anni di attività dell’Associazione, il Consiglio direttivo è formato dai soci fondatori e dagli ulteriori componenti che il Consiglio direttivo delibererà di inserire.

Il Consiglio direttivo durante il primo settennio può ampliare il numero dei componenti fino ad un massimo di altri otto, nel rispetto di un criterio di parità tra membri italiani e brasiliani.

 

ART. 21 – Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti due Presidenti, uno italiano e uno brasiliano.

Il Segretario generale è nominato dai Presidenti.

Il Consiglio direttivo delibera, anche con riunioni telematiche, con il numero minimo di otto componenti, di cui almeno tre di nazionalità brasiliana o italiana.

 

ART. 22 – Compete al Consiglio direttivo:

a) gestire l’Associazione, nel rispetto del presente Statuto;

b) decidere il contributo associativo, che può essere diversamente ripartito per i soci italiani e per quelli brasiliani;

c) promuovere convegni, seminari, giornate di studi ed eventi culturali;

d) attuare le finalità dello Statuto e le deliberazioni dell’Assemblea generale;

e) tutelare gli interessi dell’Associazione e dei soci che esercitano compiti statutari;

f) decidere la destinazione delle risorse finanziarie dell’Associazione;

g) presentare all’Assemblea generale per l’approvazione il rendiconto e la relazione annuale sull’attività svolta predisposti dal Presidente e dal Segretario generale;

h) accettare donazioni, eredità, sovvenzioni e contributi di soggetti pubblici o privati;

i) deliberare, nel primo settennio, le modifiche del presente Statuto, che si rendano necessarie o opportune anche per il corretto e migliore funzionamento dell’Associazione; proporre, dopo il primo settennio, le modifiche delle disposizioni del presente Statuto all’Assemblea generale;

j) deliberare, a maggioranza assoluta, l’ammissione dei soci ordinari, aderenti, onorari ed istituzionali.

k) individuare i periodi in cui si devono svolgere i convegni biennali e stabilire le date dei convegni straordinari.

 

ART. 23 – I due Presidenti, uno italiano e uno brasiliano, sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta e hanno la rappresentanza legale dell’associazione rispettivamente per l’Italia e per il Brasile. Durano in carica quattro anni.

I componenti del Consiglio direttivo possono essere riconfermati dall’Assemblea generale per un altro mandato e comunque durano in carica anche oltre la scadenza, fino a quando non vengono eletti i nuovi componenti.

Le funzioni dei Presidenti sono le seguenti:

a) rappresentare l’AIBDAC in tutti gli eventi e gli atti; presiedere le riunioni e dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea generale e del Consiglio direttivo;

b) assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Statuto;

c) proporre ai predetti organi tutti i progetti e le decisioni che si rendono necessarie;

d) firmare insieme al Segretario generale le deliberazioni dei predetti organi, nonché gli atti che sono necessari o opportuni per il corretto funzionamento dell’Associazione;

e) convocare il Consiglio direttivo e l’Assemblea generale per le riunioni ordinarie e straordinarie;

f) presentare, di regola, ogni anno, una relazione sull’attività svolta ed il rendiconto predisposti insieme al Segretario generale;

g) delegare totalmente o parzialmente le precedenti funzioni ad uno o più membri del Consiglio direttivo.

 

ART. 24 – Il Segretario generale è nominato dai Presidenti tra i componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica quattro anni ed alla scadenza di ogni quadriennio è prevista l’alternanza tra Italia e Brasile. I Presidenti del primo Consiglio direttivo possono confermare il Segretario generale fino alla fine del loro mandato.

Le funzioni del Segretario generale sono le seguenti: coadiuvare il Presidente in tutte le sue attività; partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio e predisporre i relativi atti; sottoscrivere con il Presidente le deliberazioni adottate dai predetti organi; aggiornare il registro dei soci; predisporre con il Presidente la relazione annuale e il rendiconto; classificare e archiviare le pubblicazioni e tutti i documenti dell’AIBDAC; svolgere tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente Statuto, dal Consiglio direttivo o dal Presidente.

 

ART. 25 – Agli altri componenti del Consiglio direttivo sono assegnati i seguenti incarichi:

  1. Tesoriere italiano;
  2. Tesoriere brasiliano;
  3. Responsabile dei rapporti con le Università italiani;
  4. Responsabile dei rapporti con le Università brasiliane
  5. Responsabile dei rapporti con le altre Istituzioni scientifiche;
  6. Responsabile dei rapporti con le Istituzioni pubbliche;
  7. Responsabile dei rapporti con le imprese e le associazioni.

 

ART. 26 – In qualsiasi atto giuridico che comporta assunzione di obblighi per l’Associazione, emissione di assegni o ordini di pagamenti, l’AIBDAC è rappresentata congiuntamente o disgiuntamente dai Presidenti oppure dal Segretario generale e/o da un altro componente del Consiglio Direttivo su delega dei Presidenti. In caso di impedimento dei Presidenti, gli atti giuridici suindicati vengono adottati congiuntamente dal Segretario generale e da un altro consigliere scelto dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO IV – DELLE ELEZIONI

 

ART. 27 – Per le elezioni del Consiglio direttivo hanno diritto di voto tutti i soci. Ciascun socio può delegare per iscritto un altro a rappresentarlo. Il numero massimo di deleghe che può essere conferito ad un socio è di due.

 

ART. 28 – I membri del Consiglio direttivo sono eletti dai soci dell’AIBDAC, nel rispetto delle disposizioni statutarie, attraverso elezioni convocate 60 giorni prima dalla scadenza del mandato.

 

ART. 29 – Le elezioni sono indette con avviso del Consiglio direttivo, comunicato ai soci almeno 60 giorni prima del loro svolgimento.

I soci esprimono il voto in modo segreto ed anonimo. Su decisione del Consiglio direttivo può essere prevista un’elezione in via telematica, cha garantisca la segretezza del voto.

 

ART. 30 – Al termine delle operazioni di voto, i Presidenti proclamano ufficialmente i risultati delle elezioni.

 

TITOLO V – DELL’AMMINISTRAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

 

Capo I – Patrimonio, spese e rendiconto

 

ART. 31 – Il Patrimonio dell’Associazione è costituito: dai contributi dei soci; da eventuali eredità, donazioni, legati, sovvenzioni, o contributi di qualsiasi natura, che siano accettati dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 32 –  I Presidenti presentano la relazione ed il rendiconto ai soci di regola ogni anno.

 

Capo II – Del regime fiscale e finanziario

 

ART. 33 – Il regime fiscale e finanziario dell’AIBDAC osserva la legislazione brasiliana per i soci brasiliani, quella italiana per i soci italiani, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) evitare la distribuzione tra i soci del patrimonio o delle entrate dell’Associazione;

b) utilizzare integralmente le risorse finanziarie dell’Associazione per il raggiungimento degli obiettivi statutari;

c) indicare in modo chiaro le entrate e le spese dell’Associazione.

 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 34 –  È vietato qualsiasi tipo di remunerazione per i membri dell’AIBDAC, sia sotto forma  di indennità per l’esercizio delle funzioni di componente del Consiglio direttivo, sia sotto forma di redistribuzione delle entrate dell’Associazione.

 

ART. 35 – L’AIBDAC può essere sciolta in qualunque tempo per deliberazione dell’Assemblea generale, appositamente convocata, che deve essere approvata dalla maggioranza dei  2/3 dei soci.

La convocazione dell’Assemblea a tal fine può essere richiesta da 1/5 dei soci.

In caso di scioglimento dell’Associazione, quanto resta del patrimonio – dopo aver adempiuto alle obbligazioni esistenti – deve essere destinato ad Associazioni con finalità analoghe, senza scopo di lucro, individuate dal Consiglio direttivo.

 

ART. 36 – Per i casi non disciplinati dallo Statuto possono essere adottate specifiche disposizioni da parte del Consiglio direttivo.

 

Art.  37 – Il presente Statuto è approvato dal Consiglio direttivo.

Lo Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione a Lecce in Italia, il 6 giugno 2016.

 

TITOLO VII – DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

ART. 38 – In seguito alla pandemia da COVID-19, che ha comportato la sospensione e comunque il rallentamento delle attività dell’Associazione per due anni, il mandato del Consiglio Direttivo in carica è prorogato, in forza dell’art. 22, co. 1, lett. i), dello Statuto, fino alla fine del 2026.

 

Il Presente Statuto, con le ultime modifiche e integrazioni approvate dal Consiglio Direttivo il 29 marzo 2022, viene sottoscritto dai Presidenti e dal Segretario generale.

 

I Presidenti                                                                               Il Segretario generale

Per l’Italia, Maria Immordino                                                          Cristiano Celone

Per il Brasile, Estefânia Maria de Queiroz Barboza